27 giugno 2016
Corte di Giustizia dell'Unione Europea 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed altri.
Con la sentenza 6 marzo 2014, C458/12 la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata su domanda pregiudiziale - sollevata dal Tribunale di Trento, in funzione del Giudice del Lavoro, nell'ambito del giudizio inerente l'accertamento dell'illegittimità del conferimento di ramo di azienda da Telecom Italia S.p.A. a TI.IT. SRL - in ordine all'interpretazione dell'art. 1, paragrafo 1, lett. a) e b), Dir. n. 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario, ha ripetutamente individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo e sia sufficientemente strutturata ed autonoma.
In particolare, con la sentenza del 6 marzo 2014, la Corte Europea ha precisato che ai fini dell'applicazione della direttiva 2001/23, l'entità economica in questione deve, anteriormente al trasferimento, godere di un'autonomia funzionale sufficiente, e che, per altro verso, l'impiego, al citato articolo 6, paragrafo 1, primo e quarto comma, del termine "conservi" implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento del ramo di azienda.
Avv. Giusi Casella