13 marzo 2020
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus #COVID19, sull’intero territorio nazionale, il DPCM del 4 marzo 2020 ha previsto, all’art.1, co.1, lett. n), che «[l]a modalità di lavoro agile può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali».
Il provvedimento prevede, pertanto, che fino al 31 luglio 2020 sia derogato il principio del consenso sul quale si basa la disciplina sul lavoro agile e che il datore di lavoro possa far ricorso, unilateralmente, al c.d. smart-working con accesso semplificato, senza accordo scritto con il lavoratore.
Al fine di applicare la modalità agile, dunque, sarà sufficiente una comunicazione del datore di lavoro, fermo, in ogni caso, l’obbligo per quest’ultimo di fornire adeguata informativa al lavoratore sulla salute e sulla sicurezza.
Non è previsto, al contrario, che il lavoratore possa pretendere di lavorare da remoto.