5 maggio 2023
E’ in vigore da oggi, 5 maggio 2023, il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 recante «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023.
Fra le altre, segnaliamo le seguenti novità in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, alcune con decorrenza immediata, altre applicabili a partire dal 2024:
- assegno di inclusione (art. 1), al quale è dedicato l’intero Capo I, introduce la nuova misura di inclusione sociale e lavorativa, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa;
- contratti a termine e causali (art. 24). Il decreto, pur confermando i limiti quantitativi (20% dell’organico) e di durata (12 mesi, estensibili con proroga o rinnovo sino a 24 mesi), rivede drasticamente il sistema delle causali, con rinvio alle specifiche esigenze previste dai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria; nonché, fino al 30 aprile 2024, con ritorno alla “vecchia” causale legata alle esigenze individuate dalle parti; infine, per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- incentivi per assunzioni e trasformazioni (artt. 10 e 27), che prevedono sgravi fino a 24 mesi, cumulabili con altri esoneri e riduzioni come lo sgravio giovani, destinati a datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno per l’inclusione;
- semplificazione degli obblighi informativi del DL Trasparenza (art. 26), stabilendo che le informazioni inerenti l’orario di lavoro e la sua programmazione nonché il periodo di prova possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, di riferimento;
- contratti di espansione (art. 25), prevedendo la possibilità di rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis D.Lgs. n. 148 del 2015, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione.