Decreto Legge "Cura Italia": la disciplina emergenziale in materia di processo civile

26 marzo 2020

Lo Studio legale Bolognesi, al fine di orientare gli operatori del contenzioso rispetto alla magmatica produzione normativa di questi giorni, offre la presente nota di sintesi della disciplina introdotta dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”) per la sospensione dei termini processuali e per la gestione delle udienze civili nei due periodi individuati (dal 9 marzo al 15 aprile e dal 16 aprile al 30 giugno 2020) anche telematicamente, con scambio di memorie e decisione fuori udienza, o a distanza, utilizzando le piattaforme Skype for Business o Teams.

Il legislatore ha indicato le modalità e la tecnologia che, aprendo la via dell’udienza da remoto, consentono di utilizzare, per le udienze che impegnano solo le Parti e i Difensori, la videoconferenza, confidando che l’attuale necessità di coltivare i processi “a distanza”, con la collaborazione di tutti, potrà diventare una scelta consapevole ed efficiente.

La  nota riproduce, in sintesi e con gli adattamenti ritenuti opportuni, il documento elaborato dalla Commissione processo civile del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, intitolato «La disciplina emergenziale del processo civile ai sensi del decreto- legge n. 18/2020. Prime note operative”, che si allega.

Primo periodo: 9 marzo – 15 aprile 2020

I.     Rinvio udienze

L’art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto che tutte le udienze civili originariamente fissate per le date dal 9 marzo al 15 aprile – con le sole eccezioni individuate nominativamente nell’elenco contenuto al successivo comma 3 - non potranno svolgersi e che, conseguentemente, dovranno essere rinviate d’ufficio ex lege a data successiva.

Il tenore della norma, eliminando ogni discrezionalità in capo al magistrato o all’ufficio giudiziario nel disporre il rinvio consente di affermare che, anche in assenza di una formale comunicazione da parte della cancelleria, l’udienza, già fissata per una data fino al 15 aprile compreso, non sarà comunque tenuta.

In ogni caso, qualora un provvedimento formale di rinvio non pervenisse mediante comunicazione di cancelleria ovvero, come purtroppo sta già accadendo, ove dovesse pervenire un rinvio “a data da destinarsi”, sarà utile e opportuno che l’Avvocato depositi un’istanza di fissazione dell’udienza, ovviamente tenendo conto delle possibili limitazioni che il singolo Ufficio giudiziario potrebbe aver disposto per il successivo periodo (16 aprile – 30 giugno), come previsto dal successivo comma 6.

II. Sospensione dei termini processuali

L’art. 83, comma 2, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, ha previsto che, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, è sospeso il decorso del termine per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Limitando la presente trattazione ai soli procedimenti civili (inclusi i procedimenti assoggettati al rito speciale lavoro, di cui agli artt. 409 e seguenti c.p.c.), devono intendersi sospesi, per il periodo sopra indicato, i termini: per l’adozione di ogni provvedimento del Giudice e per il deposito della loro motivazione; per la proposizione degli atti introduttivi dei giudizi e dei procedimenti esecutivi; per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

L’art. 83, comma 2, dispone che il decorso di ogni termine che doveva aver inizio durante il periodo di sospensione è differito alla fine del periodo di sospensione e prevede che, quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’attività o l’udienza dalla quale decorre il termine, così da consentirne il rispetto.

L’effetto sospensivo, anche nel caso di termini cd. a ritroso, avviene ope legis e, pertanto, laddove l’Ufficio non provveda al rinvio dell’udienza a partire dalla quale è computato il termine, l’effetto sospensivo opera comunque, ferma la necessità, per l’individuazione del termine per il compimento dell’atto, della fissazione dell’udienza di rinvio.

Per effetto della disposizione di cui al comma 20 dell’art. 83,  per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita e in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi anche i termini di durata massima dei medesimi procedimenti (art. 83, 20° co.).

III.  Eccezioni alla regola della sospensione

Come per il differimento delle udienze, sono previste eccezioni alla regola della sospensione di tutti i termini processuali per i procedimenti civili[1] di seguito indicati:

·      cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;

·      cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (si precisa nella Relazione che si deve far riferimento, per la nozione di cause di “alimenti o ad obbligazioni alimentari”, al Regolamento europeo 4 del 2009 art. 1);

·      procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

·      procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

·      procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale);

·      procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (richiesta di interruzione della gravidanza);

·      procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;

·      procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 c.p.c.;

·      tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile).

 

IV. Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza; computo dei termini per la pretesa violazione della ragionevole durata del processo.

L’art. 83, comma 5, D.L. 18 del 17 marzo 2020, dispone che nel periodo di sospensione dei termini, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h), al cui commento si rinvia (v. infra).

L’art. 83, comma 8, D.L. n. 18, del 17 marzo 2020 prevede, non solo nel primo periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020 ma anche nel secondo periodo, compreso tra il 16 aprile 2020 e il 30 giugno 2020 (v. infra) – la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti dei capi degli uffici giudiziari di cui ai commi 5 e 6.

La norma persegue la finalità di scongiurare che i termini di prescrizione e decadenza dei diritti decorrano a causa delle eventuali misure adottate dai capi degli uffici giudiziari, quando, queste, impediscano la proposizione della domanda giudiziale e, in generale, l’esercizio della tutela giurisdizionale.

La norma sembra avere una portata limitata, posto che tale preclusione è ipotizzabile solo a fronte di un provvedimento del capo dell’ufficio giudiziario di chiusura totale di accesso al pubblico, nel caso in cui l’ufficio giudiziario non abbia la disponibilità del servizio di deposito telematico (la fattispecie riguarda, dunque, la Corte di Cassazione e il giudice di pace; non anche, invece, il Tribunale e la Corte d’Appello).

Sembra esclusa, invece, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza nei casi in cui l’interruzione o l’impedimento può avvenire in via stragiudiziale.

In materia di lavoro, la previsione dell’art.46 D.L. in esame prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, inoltre, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (resta, pertanto, ferma la possibilità di procedere al licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo).

L’art. 83, comma 10, del D.L. in oggetto, che si riferisce ai procedimenti di equa riparazione (ai sensi della c.d. Legge Pinto) dispone che, ai fini dell’accertamento della violazione dei termini di ragionevole durata dei processi, non sono computabili i rinvii d’ufficio disposti ai sensi dell’art. 83 del D.L. in commento nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

Secondo periodo: 16 aprile – 30 giugno 2020

V.   Misure organizzative dei capi degli uffici giudiziari (artt. 83, commi 6 e 7, lettere da a ad h).

L’art. 83, commi 6 e 7, D.L. n. 18/2020, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 – così come l’abrogato art. 2, commi 1 e 2, D.L. n. 11/2020 per il periodo compreso tra il 23 marzo ed il 31 maggio 2020 – ha previsto che i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottino le misure organizzative, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Per assicurare le finalità appena ricordate, il comma 7, art. 83 d.l. n. 18/2020 indica un ventaglio di misure adottabili dai capi degli uffici giudiziari, tra le quali, la limitazione dell’accesso al pubblico agli uffici giudiziari, degli orari di apertura, la regolamentazione dell’accesso ai servizi anche tramite comunicazione telefonica o telematica, l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, la celebrazione a porte chiuse delle udienze pubbliche, la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3.

Inoltre, tra le misure adottabili dal capo dell’ufficio giudiziario, appare la possibilità di disporre «lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti»:

·       «mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia» (art. 83, comma 7, lett. f, D.L. n. 18/2020);

·       «mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice» (art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 11/2020).

Da ultimo, il Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della giustizia (DGSIA), con Provvedimento in data 17 marzo 2020 (come il precedente del 10 marzo 2020, emanato e conseguentemente abrogato con il venir mendo del D.L. n. 11/2020) ha ribadito che le richiamate udienze civili possano svolgersi «mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi: Skype for Business; Teams».

Quanto alla disciplina dell’udienza telematica, il d.l. n. 18/2020, così come l’abrogato d.l. n. 11/2020, richiamando alcuni noti princìpi del codice di rito, stabilisce che:

-      «lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti»;

-      «prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento»;

-      «all'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà»;

-      «di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale» (art. 83, comma 7, lett. f, d.l. n. 18/2020; allo stesso modo l’abrogato art. 2, comma 2, lett. f, d.l. n. 11/2020).

VI. Ulteriori disposizioni sul PCT.

L’art. 83, comma 11, del D.L. in oggetto, rende obbligatorio, dal 9 marzo 2020 sino al 30 giugno 2020, il deposito con modalità telematiche degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione per i quali il deposito telematico è ordinariamente una mera facoltà, alla stregua dei c.d. atti endo-procedimentali per i quali già era prevista l’obbligatorietà.

Inoltre, la disposizione in oggetto prevede, per il medesimo periodo, che gli obblighi di pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria (la marca da bollo da euro 27,00) sono assolti esclusivamente con sistemi telematici di pagamento, eventualmente tramite il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

 


[1] Si rammenta che la presente trattazione è limitata ai soli procedimenti civili, inclusi quelli assoggettati al rito speciale lavoro.