24 novembre 2022
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.34181/22 pubblicata il 21 novembre 2022, in accoglimento dei ricorsi proposti dai lavoratori, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Milano, chiarendo che i termini di decadenza di cui all'art. 32, comma d), della Legge n.183/2010, nell'ipotesi prevista dall'art. 27 del decreto legislativo n.276/2003 e in ogni caso in cui si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, non decorrono in assenza di comunicazione scritta del committente, alla stregua di quanto avviene per i termini di decadenza in materia di licenziamenti intimati in difetto di forma.
Osserva la Corte, che anche il comma 4 lett. d) dell'art.32, comma 4, al pari del comma 3, estende l'onere di impugnativa stragiudiziale purché vi siano specifici provvedimenti datoriali, cioè "atti", da contrastare, in mancanza dei quali la decadenza non opera.
Né può sostenersi, sempre con riferimento all'appalto, che il dies a quo per far decorrere il termine di decadenza può essere individuato nell'esatta data di scadenza dell'appalto medesimo con l'impresa appaltatrice o nella data dell'eventuale licenziamento intimato dall'interposto nel rapporto di lavoro, essendo un soggetto diverso da quello che si assume come reale datore di lavoro.